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Criteri di Scelta

Verifica di referenze, polizze e qualifiche di un consulente

L'attività assicurativa e di intermediazione assicurativa può essere esercitata solo da imprese e intermediari iscritti agli Albi tenuti da IVASS.

Perché una verifica preventiva ti protegge

L'attività assicurativa e di intermediazione assicurativa può essere esercitata solo da imprese e intermediari iscritti agli Albi tenuti da IVASS. IVASS segnala casi di operatori abusivi che propongono polizze false o si presentano usando il nome di imprese regolarmente autorizzate. Se chi ti propone una polizza o a cui stai per pagare un premio non è iscritto, non è un intermediario autorizzato. Per questo IVASS invita a seguire i suoi 5 passi per rivolgersi a un'impresa o a un intermediario regolarmente autorizzati e proteggersi dalle frodi.

La verifica va fatta su due livelli distinti: l'impresa di assicurazione che assume il rischio e il soggetto che ti propone il contratto. Controllare solo l'uno o solo l'altro lascia scoperta metà della filiera. Lo stesso vale se il professionista non vende polizze ma gestisce pratiche di lavoro o contributi: in quel caso l'iscrizione da controllare è quella all'Albo professionale competente, non il Registro degli intermediari.

Primo passo: capire chi hai davanti e quale albo consultare

Prima di ogni controllo materiale, stabilisci il ruolo dichiarato dal consulente: da lì dipende l'elenco ufficiale da consultare. Se propone polizze, è un intermediario assicurativo e va cercato nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto dall'IVASS o, se è un soggetto di un altro Paese UE, nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea ammessi a operare in Italia. Se invece si occupa di personale, buste paga e contributi, è un consulente del lavoro iscritto all'Albo professionale, e il controllo va fatto su quell'iscrizione.

IVASS indica un criterio di verifica immediato: controlla che le informazioni ricevute coincidano con quelle pubblicate negli Albi IVASS. Applica lo stesso metodo agli albi professionali: chiedi numero di iscrizione e dati identificativi, poi confrontali con quanto pubblicato nell'albo o registro competente. Un ruolo che non corrisponde all'iscrizione — per esempio un consulente che dichiara un'attività assicurativa senza risultare nel RUI — è già un motivo per interrompere la trattativa, perché ruoli e responsabilità non sono intercambiabili.

Se propone polizze: controlla Registro IVASS ed Elenco UE

Per l'impresa: verifica che sia iscritta nell'Albo delle imprese di assicurazione italiane o negli elenchi annessi in appendice all'Albo, relativi alle imprese con sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE) che possono operare in Italia. Se l'impresa offre polizze r.c. auto o r.c. natanti, IVASS pubblica elenchi dedicati: imprese italiane r.c. auto (ramo 10), imprese italiane r.c. natanti (ramo 12), imprese estere r.c. auto (ramo 10) e imprese estere r.c. natanti (ramo 12). Le imprese SEE non sono soggette alla vigilanza IVASS ma a quella dell'Autorità di vigilanza dello Stato di sede; gli elenchi IVASS su queste imprese sono aggiornati in base alle comunicazioni delle Autorità di vigilanza del Paese di origine, e per ulteriori informazioni puoi consultare i siti delle Autorità estere competenti.

Per chi ti propone la polizza: verifica che sia iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto dall'IVASS. Se è un soggetto di un altro Paese UE, deve figurare nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea ammessi a operare in Italia, tenuto dall'IVASS. Incrocia i dati: nome, denominazione, sede e recapiti dichiarati devono coincidere con quelli pubblicati negli Albi. In caso di dubbio, invia una richiesta all'impresa usando i recapiti pubblicati sul sito IVASS o sul sito dell'impresa stessa, non quelli forniti dal presunto consulente.

Occhio ai dettagli della polizza: contraffazioni e correzioni

Sul documento contrattuale, IVASS suggerisce di verificare con attenzione i dati riportati, comprese intestazioni e piè di pagina, e di fare attenzione a correzioni e piccole differenze. Anche se sembrano semplici errori materiali, possono segnalare una contraffazione: a volte gli operatori abusivi usano il nome di un'impresa regolarmente autorizzata (specialmente se straniera) e ne modificano i documenti. Un refuso nel nome della compagnia, un logo leggermente diverso, un indirizzo o un numero di polizza corretti a mano sono elementi da verificare, non dettagli da ignorare.

Se qualcosa non torna, non chiedere chiarimenti al venditore: contatta l'impresa di assicurazione con i recapiti ufficiali pubblicati sul sito IVASS o sul sito dell'impresa. È il canale che ti dice se quel contratto esiste davvero nella posizione dell'impresa; i contatti indicati dal presunto consulente possono appartenere alla stessa struttura che tenta la frode.

Verifiche rapide per RC Auto e coperture assicurative

Per verificare la copertura assicurativa RC Auto si accede al sito del Ministero dei Trasporti dedicato al Portale dell'Automobilista, www.ilportaledellautomobilista.it, nella sezione Copertura assicurativa. Per sapere, in caso di sinistro, se l'altro veicolo coinvolto è assicurato occorre rivolgersi esclusivamente al Centro di Informazione Italiano presso CONSAP S.p.A., unicamente tramite il Portale Unico all'indirizzo portale.consap.it. Per le richieste di attestati di rischio si contatta direttamente la propria compagnia di assicurazione, tenuta all'emissione dell'attestato di rischio ai sensi dell'articolo 134 del Codice delle assicurazioni.

Lo Sportello Auto dell'ANIA fornisce gratuitamente ai cittadini informazioni sull'assicurazione RC Auto, ma non informazioni su reclami o singoli sinistri, di esclusiva competenza delle compagnie interessate. ANIA segnala inoltre che l'elenco dei siti web di imprese non autorizzate ad operare in Italia e dei siti di intermediazione assicurativa irregolari è pubblicato sul sito www.ivass.it, area Consumatori: è il riferimento da consultare prima di stipulare online da un sito sconosciuto.

Se è un consulente del lavoro: Albo, titoli e percorso

Il consulente del lavoro è un professionista iscritto all'Albo che si occupa di amministrazione aziendale nel settore delle risorse umane; la professione è disciplinata dalla Legge 12/1979. Per accedere servono una laurea in ambito economico-giuridico (per esempio Economia, Giurisprudenza o Scienze Politiche), 18 mesi di praticantato e il superamento dell'esame di Stato. L'esame di abilitazione è indetto annualmente, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 12/1979, di concerto con i Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione, Università e Ricerca; per il calendario degli esami il riferimento è il sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Quando verifichi l'iscrizione, chiedi la data di abilitazione e il percorso dichiarato: devono essere coerenti con questo schema.

Per riconoscere un professionista preparato, passa in rassegna le attività che gli sono proprie: elaborazione delle buste paga; gestione dei contratti di lavoro (assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni); versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL; comunicazione con gli enti pubblici competenti; redazione della documentazione obbligatoria come il Libro Unico del Lavoro; gestione delle pratiche relative a ferie, permessi, malattie e infortuni; consulenza in materia di diritto del lavoro e normativa sindacale. In caso di controversie tra datore di lavoro e dipendenti può assistere le parti in sede di conciliazione e svolgere attività di consulenza tecnica (CTP), senza rappresentanza processuale. Se il tuo interlocutore promette risultati o attività fuori da questo perimetro, verifica il curriculum dichiarato con più attenzione.

Requisiti per diventare consulente del lavoro in Italia

Laurea richiesta
Economia, Giurisprudenza o Scienze Politiche
Esame di Stato
Indetto annualmente dal Ministero della Giustizia e MIUR

Titoli conseguiti all'estero: quali documenti chiedere

Per un consulente con qualifica estera, il riconoscimento in Italia per esercitare la professione di consulente del lavoro è curato dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro, ai sensi della Direttiva Europea n. 2005/36/CE e del D.lgs. n. 206/2007. La stessa Direzione riceve le dichiarazioni preventive per la prestazione temporanea e occasionale in caso di spostamento del prestatore. Per le professioni non regolamentate nel Paese di provenienza occorre dimostrare un anno di esperienza professionale negli ultimi dieci anni.

Alla domanda di riconoscimento di qualifiche estere vanno allegati: a) certificato o attestato di abilitazione alla professione nel Paese d'origine (obbligatorio se la formazione è regolamentata); b) certificato di iscrizione all'Albo professionale (obbligatorio se la formazione è regolamentata con obbligo di iscrizione a un albo nel Paese d'origine); c) assenza di impedimenti professionali o penali (obbligatorio per la libera professione); d) certificato di esperienza professionale maturata nel Paese di origine; e) dichiarazione di valore "in loco" per titoli professionali conseguiti in uno Stato extra-UE; f) permesso di soggiorno, se già residente in Italia; g) documento d'identità. Chiedere questi documenti al consulente permette di confrontare il curriculum dichiarato con prove verificabili.

Sulle traduzioni: se diplomi, certificati e attestati sono scritti in una lingua straniera diversa da inglese, francese o spagnolo, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Per i titoli conseguiti nell'UE si accettano traduzioni semplici accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oppure traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da un altro Stato dell'Unione Europea. Per i titoli conseguiti in Paesi extra-UE le traduzioni devono essere conformi al testo originale certificato dall'autorità consolare o da un traduttore ufficiale, o presentare la relativa "apostilla". Per richiedere il riconoscimento della qualifica è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo da 16 euro, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento.

Referenze, esperienze e segnali di allarme

Chiedi referenze verificabili, cioè nomi di clienti o incarichi che puoi controllare, e confronta incarichi ed esperienze dichiarate con fonti pubbliche: iscrizioni ad albi e registri, dati pubblicati dagli enti, informazioni verificabili presso i clienti indicati. Una referenza che non si riesce a contattare, o un incarico dichiarato che non risulta da nessuna parte, vale come dato negativo.

I segnali di allarme concreti sono: pressione a firmare o pagare subito; documenti con correzioni e piccole differenze rispetto all'originale; uso del nome di imprese note o autorizzate, specialmente se straniere; recapiti non ufficiali (numeri di cellulare, indirizzi e-mail generici) al posto dei canali pubblicati sul sito IVASS o sul sito dell'impresa; resistenza a fornire i dati di iscrizione ad albi o registri. In tutti questi casi il controllo non è un formalismo, ma la differenza tra un contratto valido e un pagamento perso: consulta gli elenchi IVASS dei siti web di imprese non autorizzate ad operare in Italia e dei siti di intermediazione assicurativa irregolari, pubblicati sul sito www.ivass.it, area Consumatori.

Checklist operativa prima di firmare

  1. Identifica il ruolo dichiarato dal consulente: intermediario assicurativo, consulente del lavoro o altra figura professionale. 2) Verifica l'iscrizione nell'albo o registro corretto: Albo delle imprese di assicurazione italiane o elenchi SEE per l'impresa; Registro Unico degli Intermediari (RUI) o Elenco degli Intermediari UE ammessi a operare in Italia per chi propone la polizza; Albo professionale per il consulente del lavoro. 3) Confronta i dati forniti con quelli pubblicati negli albi: nome, sede, recapiti, numero di iscrizione. 4) Controlla il documento: intestazioni, piè di pagina, correzioni e piccole differenze. 5) Verifica le coperture RC Auto sul Portale dell'Automobilista, sezione Copertura assicurativa, e per l'altro veicolo in caso di sinistro rivolgiti al Centro di Informazione Italiano presso CONSAP tramite portale.consap.it. 6) Chiedi referenze verificabili e, per i titoli esteri, i documenti di abilitazione e iscrizione previsti dal riconoscimento. 7) Conserva copie di polizze, contratti, ricevute di pagamento e della corrispondenza.

Se un controllo non torna — iscrizione assente, dati che non coincidono, documenti corretti, recapiti non ufficiali — non firmare e non pagare. Contatta l'impresa o l'ente con i recapiti ufficiali pubblicati sul sito IVASS, sul sito dell'impresa o sull'albo professionale, e segnala l'anomalia alle autorità competenti, a partire dall'IVASS per assicurazioni e intermediazione.

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